L’obbligo della rotazione colturale è entrato in vigore nel 2024 per tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo, esclusi i casi esenti riportati di seguito. La deroga concessa nel 2023 a causa degli squilibri di mercato dovuti alla guerra in Ucraina purtroppo non è stata prorogata, nonostante le motivate richieste della nostra Organizzazione e anche del Ministero dell’agricoltura.
Con il 2024 l’obbligo della rotazione delle colture, previsto dalla BCAA7 della Condizionalità rafforzata, entra nella sua piena applicazione, con il cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o loietto), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. Di recente il Masaf ha chiarito che tali colture non possono essere sovesciate, ma il prodotto deve essere raccolto.
Vi sono delle deroghe, per cui è prevista l’esenzione per le aziende:
a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (es. la possibilità di sfruttare la deroga si realizza quindi anche seminando SOIA per più del 75% della superficie aziendale);
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).
Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura._____________________________________