Considerate le imminenti festività della Pasqua e visto il probabile incremento del numero delle macellazioni di agnelli e capretti, a far data dal 30 marzo e sino al 16 aprile p.v. incluso il Ministero della Saluta ha deliberato che si può estendere a 72 ore il tempo di sosta degli agnelli e capretti in attesa di macellazione.
Inoltre il Ministero ha precisato che in relazione alla movimentazione degli animali per la macellazione immediata nelle zone in restrizione per stesso/i sierotipo/i per i territori geograficamente contigui, la visita clinica degli animali della specie ovina da eseguire 24 ore prima della spedizione, è obbligatoria solo per le aziende sede di focolaio.
Quindi, ricordando anche quanto già comunicato, la movimentazione degli animali da macello è consentita secondo quanto segue.
In linea generale si prevede il rispetto per le seguenti condizioni:
- Solo per la specie ovina è obbligatoria una visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro 24 ore dalla partenza;
- Trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida e insetto repellenti autorizzati;
- Se è prevista la raccolta di animali in più aziende, questa deve avvenire in senso centripeto verso la zona infetta (prima “zona indenne”, poi “zona di sorveglianza”, poi “zona di protezione” ed in fine “zona infetta”) per raggiungere direttamente il macello dopo l’ultimo carico;
- I carichi multipli ed una eventuale sosta per garantire il rispetto della norma sul benessere animale può essere effettuata solo nella stessa zona soggetta a restrizione;
- Gli animali sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo (deroga di 72 ore per gli agnelli ed i capretti nel periodo dal 30 marzo 2017 ed il 16 aprile 2017 incluso) ed entro 72 ore successive il responsabile dello stabilimento di macellazione deve effettuare la relativa registrazione in Banca Dati nazionale (BDN).
La movimentazione, anche per le aziende sede di focolaio, per la macellazione immediata nelle zone in restrizione per stesso/i sierotipo/i per i territori geograficamente contigui è consentita secondo i punti da 2 a 5, mentre il punto 1 è obbligatorio solo per gli animali in partenza da aziende sede di focolaio.
La movimentazione per la macellazione immediata di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione e nelle relative “zone di protezione” nelle quali non sia stato registrato alcun caso di BT almeno nei 30 giorni precedenti e dirette (verso zone in restrizione per stesso/i sierotipo/i, ma con transito del carico attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipo/i diversi – oppure -verso zone indenni o in restrizione per diverso/i sierotipo/i) è consentita, oltre quanto previsto ai punti da 1 a 5 delle suddette condizioni generali, alle seguenti condizioni:
- Gli animali sono inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, direttamente al macello;
Notifica da parte delle ASL 48 ore prima della partenza del carico.