Tra le misure previste dalla legislazione emergenziale legata alla crisi ucraina, vi è stata l’introduzione, ad opera del c.d. Decreto Ucraina (d.l. 21/2022 convertito in legge 51/2022), del bonus carburante ai dipendenti.
Perfezionata in sede di conversione rispetto ad una prima versione non immune da criticità interpretative, la disposizione (art. 2 d.l. 21/2022) prevede, per il solo 2022, che l’attribuzione di buoni carburante per l’autotrazione “dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti” non concorre alla formazione del reddito, per l’importo massimo di € 200,00 a lavoratore. Trattasi:
- di un’agevolazione temporanea destinata ad esaurirsi entro il 2022 – salvo eventuali proroghe disposte da futuri provvedimenti normativi. Trovando applicazione il principio di cassa allargato, saranno, tuttavia, tassati nell’anno 2022, i bonus corrisposti entro il 12.01.2023;
- di una concessione gratuita a favore dei lavoratori dipendenti che non deve riguardare, necessariamente, la totalità del personale alle dipendenze o alcune categorie ma può essere concessa, sin da subito, ad personam senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- di un’agevolazione concedibile entro il valore massimo annuale di € 200,00 per ciascun singolo lavoratore;
- di un’agevolazione aggiuntiva e cumulabile con il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, che, dal 01.01.2022, è pari a € 258,23 per periodo di imposta. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200,00 per uno o più buoni carburante ed un valore di € 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi.
L’acquisto dei buoni ne consente, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 27 del 14.07.2022, la piena deducibilità da parte del datore di lavoro, sempreché l’erogazione dei buoni sia riconducibile al reddito d’impresa.
Da ultimo, stante la natura dell’agevolazione in commento, si ritiene che il buono riconosciuto non possa essere utilizzato da persona diversa dal titolare, né monetizzato o ceduto a terzi.
Poiché, non è previsto che l’erogazione del bonus carburante debba avvenire a titolo gratuito, è consentito che il premio risultato sia sostituito con il bonus in questione. In questo caso, tuttavia, l’erogazione deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.