Con la circolare n. 36 del 29 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti con riferimento ai crediti d’imposta spettanti alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas naturale, che di seguito riassumiamo.
Viene precisato che la responsabilità fiscale sulla corretta fruizione del credito è esclusivamente del contribuente, anche qualora abbia ottenuto dal fornitore la dichiarazione del credito spettante, in quanto questa rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento del costo e dell’ammontare del contributo, e spetta comunque al beneficiario verificare la presenza dei requisiti richiesti.
In caso di locazione dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate dispone che i crediti possono essere fruiti dall’impresa conduttrice, anche se non è titolare delle utenze, purché le spese le vengano riaddebitate analiticamente.
Il possesso di un contatore di potenza uguale o superiore a quella richiesta (16,5 kw o 4,5 kw) non è necessario anche nei trimestre del 2019 e del 2022 da prendere come riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30% della componente energia.
Qualora una fattura riporti i consumi di competenza di periodi diversi e non vi sia modo di risalire ai consumi e ai costi specifici dell’energia relativi al trimestre di riferimento, è necessario suddividere il totale della spesa per il numero di giorni oggetto di fatturazione e moltiplicarlo per i giorni di competenza.
È confermato che il GPL (Gas Petrolio Liquefatto) non rientra nel credito d’imposta previsto per il gas naturale, mentre vi rientra il consumo di GNL (Gas Naturale Liquido), essendo quest’ultimo una forma del gas naturale.
È confermato inoltre che il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale spetta anche per quello utilizzato come carburante per motori.