Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la legge regionale 9 agosto 2022 n. 21 – Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. Di rilievo per l’attività agricola la modifica dell’art. 27 a cui si aggiungono due commi, il 3 bis e il 3 ter, introdotti nell’ottica di una maggiore tutela dell’attività agricola con specifico riferimento agli impianti di vigneti e oliveti dotati di strutture di irrigazione fuori terra che sono particolarmente vulnerabili a danni da sparo con fucile a canna liscia.
“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e oliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.”
“3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi di selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 17 e non concerne i terreni preventivamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definire dalla Giunta regionale.”
Se da una parte il provvedimento emanato dal Consiglio Regionale va nella giusta direzione di adeguare la normativa che regola l’attività venatoria contemperandola all’evolversi delle tecniche di coltivazione che hanno visto negli ultimi 10 anni in Veneto l’espansione e il rinnovo dei vigneti dotati di impianti di irrigazione a goccia fuori terra, indispensabili per una produzione di qualità (comma 3 bis), dall’altra va rilevato che il divieto di sparo con fucile a canna liscia, vige solo nel caso in cui il proprietario abbia delimitato l’appezzamento con apposite tabelle (comma 3 ter), limitando di fatto, o comunque rendendo la norma meno pratica nel garantire quegli obiettivi di tutela dell’attività agricola che il provvedimento si prefigge.
Va precisato che la modifica approvata dal Consiglio regionale vieta lo sparo all’interno e all’esterno dei vigneti e uliveti dotati di specifici impianti irrigui, purché tabellati, ma non impedisce l’esercizio venatorio che resta possibile dopo l’avvenuta raccolta del prodotto.
Con la modifica viene inoltre adeguata la disciplina sanzionatoria per i trasgressori del comma 3 bis, con una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 100,00 e fino a euro 600,00.
La legge regionale 9 agosto 2022 n. 21 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (pubblicata sul B.U.R Veneto n. 95 del 9 agosto 2022).