Diverse aziende agricole, soprattutto dei settori agrituristico e florovivaistico, ci chiedono di attivare la cassa integrazione per i loro lavoratori in quanto la crisi sanitaria in atto ha ridotto in misura più o meno rilevante l’attività produttiva. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del cosiddetto “decreto cura Italia”, che ha completato il quadro normativo relativo agli ammortizzatori sociali, riepiloghiamo le misure ordinarie e straordinarie che possono essere attivate dai datori di lavoro che operano nell’ambito agricolo. Naturalmente gli uffici provinciali di Confagricoltura sono a disposizione per fornire alle aziende interessate tutte le informazioni necessarie e ad assisterle nella presentazione delle richieste.
Cassa integrazione salari (CISOA)
Anzitutto ricordiamo che nel settore agricolo è prevista la cassa integrazione salari (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell’anno e per gli impiegati agricoli. Tale misura può essere attivata anche in caso di riduzione o sospensione dell’attività agricola a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Una circolare operativa dell’Inps dovrebbe prevedere la causale “emergenza COVID-19” e durata massima di 9 settimane anche per la CISOA. Confagricoltura ha chiesto la semplificazione delle procedure e il pagamento diretto della retribuzione da parte dell’Inps. Ci sarà tempo 120 giorni per presentare le domande.
Cassa integrazione in deroga
Il decreto legge cura Italia riconosce il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione in deroga (Cigd) per i datori di lavoro del settore privato (compresi quello agricolo e della pesca) privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro. La norma estende la tutela del reddito al personale delle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico. I lavoratori devo essere in forza alla data del 23 febbraio 2020. A disposizione ci sono 3,2 miliardi di euro. Per attivare la Cassa integrazione in deroga è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale che dovrebbe essere sottoscritto nei prossimi giorni.
Indennità lavoratori a tempo determinato del settore agricolo
L’articolo 30 del DL cura Italia prevede inoltre che: “Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.