Con la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, si è cercato di dare nuovo impulso alla coltivazione della canapa. La principale novità introdotta dalla legge 242/16, è certamente la libera coltivazione delle varietà di canapa (cannabis sativa L.) indicate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui è consentita la coltivazione/commercializzazione nei territori dell’Unione europea. Il Catalogo viene definito dalla Commissione UE e contiene tutte le varietà agricole le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti a restrizioni circa la loro commercializzazione.
Nel caso specifico della canapa, le varietà previste nel Catalogo UE sono quelle varietà caratterizzate da valori di delta-9-tetraidrocannabinolo1 (THC) inferiori allo 0.2%, che non rientrano pertanto tra le varietà cui si applicano le disposizioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Pur trattandosi di una coltivazione libera, nel senso che non è prevista alcuna autorizzazione preventiva alla coltivazione, la legge 242/16 stabilisce comunque l’obbligo per il coltivatore di conservazione dei cartellini e delle fatture di acquisto della semente per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di acquisto. Con riferimento agli adempimenti in capo al coltivatore, si segnala che, nel caso dell’agricoltore che intende usufruire dell’aiuto comunitario (la PAC 2014-2020 ha confermato la canapa tra le colture ammesse al regime di pagamento unico), rimane comunque l’obbligo di comunicazione di semina (entro 30 giorni) alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) per consentire l’effettuazione dei controlli previsti dal regime di aiuto, anche se non espressamente indicato nella legge 242/16.
Anche se la legge 242/16 non richiede al coltivatore di canapa quest’ulteriore adempimento, riteniamo opportuno che anche nei casi di superfici per le quali non viene richiesto l’aiuto PAC, si proceda alla comunicazione di semina alle autorità di polizia.
La legge 242/16 dispone poi che il Corpo forestale dello Stato (ora assorbito nel Corpo dei Carabinieri) effettui l’attività di controllo delle aree coltivate a canapa:
- in conformità a quanto previsto dalle norme comunitarie (controlli sul 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura, ecc.)
- e, se necessario, proceda al prelievo della coltura da sottoporre ad analisi di laboratorio.
Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, la legge stabilisce che non è posta alcuna responsabilità a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizioni di legge (conservazione cartellini e fatture acquisto sementi). Anche qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento, è esclusa la responsabilità del coltivatore; in questo caso però l’autorità giudiziaria, può procedere al sequestro o alla distruzione delle coltivazioni di canapa.
La L. 242/16 nel definire l’ambito di applicazione della norma elenca i possibili prodotti della coltivazione della canapa che sono:
- alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- materiale destinato alla pratica del sovescio;
- materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- coltivazioni destinate al florovivaismo.