Dal 1° gennaio entra in vigore la nuova regolamentazione UE

Indicazione del paese di origine estesa a nuovi prodotti

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2025 troveranno applicazione le nuove disposizioni introdotte dai Reg. (UE) n. 2429/2023 e n. 2430/2023 riguardanti le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e relativi controlli di conformità, sinora disciplinati dal Reg. (UE) n. 543/2011 ora abrogato. Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dalla nuova regolamentazione comunitaria vi rammentiamo che a decorrere appunto dal 1° gennaio 2025 taluni prodotti sinora non assoggettati ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di conformità eccezion fatta per l’indicazione del Paese di origine che per il futuro dovrà pertanto essere riportato obbligatoriamente nelle indicazioni esterne. I prodotti ai quali dal 1° gennaio 2025 sarà estesa l’obbligatorietà dell’etichettatura di origine sono i seguenti:

– funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;

– capperi di cui al codice NC 0709 99 40;

– mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;

– mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;

– nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;

– noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;

– pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;

– noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;

– pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;

– noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;

– altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;

– banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;

– agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;

– miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;

– miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;

– zafferano di cui al codice NC 0910 20; – prodotti che sono sottoposti ad operazioni di mondatura e taglio che li hanno resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti (come i prodotti del segmento IV-V gamma).