Ricordiamo che con il IV programma d’azione sui nitrati la Regione ha imposto l’obbligo di incorporazione al suolo dei liquami zootecnici e dell’urea simultaneamente o entro 24 ore, esclusi però i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili.
All’art. 7 c. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, BUR n. 85 del 25/06/2021 si legge: “Le tecniche di distribuzione devono assicurare: fatti salvi i casi di distribuzione in copertura ( es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive..”. Nei giorni di emergenza PM10 segnalati dal Bollettino ARPV, la distribuzione di liquami e ureaè possibile solo con interramento simultaneo (non entro le 24 ore).
Come è noto con “distribuzione in copertura” si intende la distribuzione del fertilizzante con coltura in atto, come avviene normalmente per i cereali autunno vernini (frumento e orzo) e le colture primaverili (mais).
La norma di fatto prevede che, nei casi in cui l’incorporazione risulti tecnicamente impossibile (es. cereali autunno-vernini), l’urea può essere utilizzata senza alcun obbligo d’interramento. Diverso è il caso di concimazioni in copertura su colture sarchiate, nelle quali, in determinate fasi fenologiche è possibile effettuare l’interramento.
Si precisa inoltre che, oltre all’urea, nessun altro fertilizzante minerale è soggetto ad obblighi di incorporazione.