L’articolo 19 del decreto sostegni estende l’esonero contributivo al mese di gennaio 2021.
Il precedente D.L. 137/2020, convertito nella Legge 176/2020, aveva previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, per i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura per i mesi di novembre e dicembre 2020. L’esonero contributivo compete anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti per i contributi previdenziali corrisposti come lavoratori autonomi.
I settori oggetto dell’esonero contributivo sono quelli contenuti nel precedente decreto:
- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
- 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- 03 Pesca e acquacoltura;
- 02.10 Produzione di vini da tavola e VQPRD
- 02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
- 05.00 Produzione di birra;
- 21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
- 22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante;
- 76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
- 99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Come sempre L’INPS dovrebbe ricalcolare le somme e adottare le procedure per presentare le richieste di esonero.