A partire dal 9 Maggio scattano le sanzioni pecuniarie per la mancata o l’errata indicazione degli allergeni negli alimenti. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 231 del 15 dicembre 2017 che dà attuazione alla disciplina Ue di tutela dei consumatori. La disciplina impone la corretta informazione sugli allergeni sia nell’etichetta dei prodotti che in fase di somministrazione.
L’obbligo di fornire le informazioni relative agli allergeni si applica infatti, oltre alle aziende produttrici di prodotti imballati, anche a qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un agriturismo, o un’azienda che svolge vendita di prodotti trasformati per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile (street food).
Per quanto riguarda l’etichettatura del prodotto, la norma dispone che sugli alimenti vadano indicate obbligatoriamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e detta norme relative ai requisiti di etichettatura di queste sostanze: ad esempio, la loro messa in evidenza rispetto ad altri ingredienti. In questo caso, la mancata apposizione dell’indicazione obbligatoria viene punita con una sanzione amministrativa da 5mila a 40mila euro.
Per quanto riguarda invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, questi devono dotarsi di un documento (“agenda degli allergeni”) che informi la clientela sulla presenza di uno o più dei 14 prodotti che possono generare allergie o intolleranze alimentari. Qualora, invece, si effettui la vendita per asporto di alimenti “non preimballati” vanno indicati tutti gli ingredienti, evidenziando gli eventuali allergeni presenti.
Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
La scelta circa la modalità da utilizzare per informare il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore.
Le sanzioni pecuniarie per la mancata o inesatta informazione in questo caso vanno da 3.000 a 24.000 euro.