Torniamo sul tema del Credito d’Imposta per investimenti 4.0 per ricordare che i beni innovativi devono essere utilizzati con determinate modalità per tutto il periodo di fruizione dei benefici. Tale aspetto è riportato chiaramente nelle pubblicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Risposta 394/2021 del 08/06/2021 e la Circolare 9/E del 23/07/2021, delle quali si riporta di seguito un estratto.

Le 5+2/3 caratteristiche tecniche a cui fa riferimento l’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
a cui si aggiungono 2 delle seguenti 3:

a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

La perizia prodotta inizialmente per accedere al beneficio attesta i suddetti requisiti tecnici facendo la fotografia di quel momento. Se successivamente il bene o il sistema di connessione informatico 4.0 è stato modificato o addirittura i macchinari non sono più interconnessi, può essere che i requisiti tecnici obbligatori siano decaduti rendendo la macchina non conforme alla normativa. Tale situazione può causare la decadenza del beneficio.

Alla luce della Risposta 394/2021  del 08/06/2021 e della Circolare 9/E del 23/07/2021 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamento/controllo, non sarà  sufficiente esibire soltanto i documenti contabili e la perizia, ma occorrerà da parte dell’Impresa beneficiaria ”documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”. Va precisato non è molto chiaro il significato reale di reportistica “adeguata e sistematica” in quanto nessun ente si è espresso sul significato.

Per approfondimenti e chiarimenti sull’argomento le aziende che hanno fruito del credito d’imposta per investimenti innovativi 4.0 possono rivolgersi agli uffici dell’associazione.