ATTENZIONE AI RIFERIMENTI NORMATIVI NEI DOCUMENTI
I chiarimenti del Mef – Com’è noto, le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (sia “generici” che “Agricoltura 4.0”) e usufruiscono del relativo credito d’imposta, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e l’importo del costo agevolabile.
La norma inoltre stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020- art.1 commi da 1051 a 1063, come modificata dalla legge 234/2021 Art. 1, comma 44”.
I documenti già emessi, privi di dette indicazioni, possono essere integrati prima dei controlli dell’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, per le fatture elettroniche, va stampata una copia cartacea e apposto il riferimento con scritta indelebile o va emessa una fattura elettronica integrativa.
L’Agenzia delle Entrate, in data 18/5/2022, aveva precisato che la dicitura citata andava riportata anche sui documenti di trasporto, mentre non è richiesta sul verbale di collaudo/interconnessione. Recentemente, nell’interrogazione parlamentare del 10/1/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che non è necessario riportare sui documenti di trasporto la dicitura, purché la stessa risulti contenuta nella fattura e quest’ultima deve richiamare chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione; in pratica, le imprese che hanno ricevuto un ddt privo dell’indicazione, qualora dispongano di una fattura che riporta il riferimento normativo e il richiamo al ddt, non devono preoccuparsi di procedere all’integrazione del documento di trasporto. Cogliamo l’occasione per ricordare, con riferimento ai beni con caratteristiche 4.0 di valore superiore a € 300.000, che è necessario avere la perizia asseverata attestante le caratteristiche tecniche richieste e l’interconnessione (per i beni di costo non superiore a detto importo può essere sufficiente un’autodichiarazione del legale rappresentante). L’interconnessione deve essere mantenuta almeno per la durata del periodo di accertamento e documentata attraverso adeguata e sistematica reportistica.