Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023. Tra i vari aspetti affrontati dal nuovo provvedimento sul lavoro, oggetto di ulteriori modifiche in fase di conversione in legge del provvedimento, c’è anche il contratto di lavoro a termine.
L’articolo 24 – modificato durante l’iter di conversione – ha previsto la possibilità per i contratti a termine di essere anche rinnovati, oltreché prorogati, liberamente nei primi 12 mesi (dunque senza necessità di dovervi apporre la causale).
Superati i 12 mesi, i contratti potranno essere rinnovati e prorogati solo in presenza delle nuove e più ampie condizioni previste dall’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (lo ricordiamo: nei casi previsti dai contratti collettivi, o in assenza di questi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, ma solo fino al 30 aprile 2024; per ragioni sostitutive).
È stato, inoltre, specificato che, ai fini del computo dei 12 mesi, si terrà conto solo dei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero dal 5 maggio 2023). Precisiamo che la disciplina del lavoro a termine non riguarda gli operai agricoli, che mantengono l’ampia flessibilità prevista dalla norma di legge e dal contratto collettivo di lavoro.