Oggi è stato pubblicato Decreto Legge EMERGENZA COVID-19 (#CuraItalia). Segnaliamo sinteticamente le previsioni contenute nello stesso, che interessano il settore agricolo:
MISURE FISCALI
Le misure fiscali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al Titolo IV del decreto legge prevedono:
- la sospensione per tutte le imprese di tutti i settori con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
- per tutti i soggetti (quindi anche quelli con ricavi superiori a 2 milioni di euro) il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza ieri (16.03.2020) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 57);
- la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, quali le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi);
Per tali soggetti la ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 58);
- la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori E per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche (art. 64);
- la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
- l’attribuzione, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, a) del TUIR, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, di un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
- il Governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza
- per quanto riguarda il settore agricolo:
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa (Cassa Integrazione Salariale Operai della Agricoltura);
- per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato che non possono accedere alla cisoa, in forza alla data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con decreto della Regione Veneto da trasmettere all’INPS in modalità telematica..
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (coltivatori diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.
- le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al vi grado (in precedenza fino al III).
- il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di
- dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo.
PROROGHE
- il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno
- i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128
CONGEDI
- il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole, in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati).
ALTRE SOSPENSIONI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
- sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
- sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contributi