Cassa integrazione ordinaria
Possono essere concessi per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Inoltre il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) riconducibile all’emergenza da COVID-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre e comunque con termine del periodo il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Incrementata la cassa integrazione in deroga
Il decreto rilancio aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19 nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia” che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga. Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1º settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1º settembre. Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).
Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Promozione del lavoro agricolo
I percettori di Cig, Cigd e Fis (Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Fondo integrazione salariale), i percettori di Naspi e Dis.Coll. e di Reddito di cittadinanza, possono stipulare con un datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdita dei diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2.000 euro.
Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Inoltre si prevede che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.