Il recente D.L. 124/2019 (decreto collegato fiscale) convertito nella Legge 157/2019, all’articolo 5, per contrastare le frodi in materia di accisa, ha abbassato la soglia di capacità per la denuncia del deposito e per la tenuta del registro di carico e scarico. In relazione a ciò l’Agenzia delle Dogane ha assunto la determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 intitolata “Modalità semplificate di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici di cui all’art. 5, c. 1 lettera c) del D.L. 124/2019”, che prevede nuovi obblighi per i piccoli depositi di carburanti. In particolare per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc, sono previsti gli obblighi di:
- denuncia del deposito o del distributore;
- contabilizzazione i prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico.
Per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità inferiore a 25 mc (definiti come Depositi minori) e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc (definiti come Distributori minori), è però prevista la tenuta di un registro di carico e scarico semplificato. Tali obblighi decorreranno dal 1 aprile 2020.
La determinazione dell’Agenzia entra nel dettaglio delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per gli esercenti Depositi minori e Distributori minori.
In particolare, per tali soggetti è fatto obbligo di:
- tenere un registro di carico e scarico presso l’impianto, alternativamente su supporto elettronico o cartaceo, senza la vidimazione dell’Ufficio delle dogane. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- contabilizzare in maniera distinta i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 9 del giorno seguente alla ricezione. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni 7 giorni, cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato;
- trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
- conservare il registro di carico e scarico e la relativa documentazione (come ad esempio il prospetto e nota di trasmissione annuale all’ufficio delle Dogane, DAS, ecc.) presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;
- rendere disponibili in fase di verifica il registro e la documentazione ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza.
- Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche di applicazione del registro di carico e scarico la Determinazione prevede che:
- le scritturazioni sul registro di carico e scarico vengono effettuate a decorrere dal 1 aprile 2020;
- la giacenza iniziale da riportare nel registro è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 1 aprile 2020.
Come già sottolineato nelle precedenti comunicazioni l’allargamento del campo di applicazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulle accise per i depositi agricoli è un appesantimento burocratico rilevante dell’attività agricola. I diversi emendamenti, presentati da Confagricoltura, tesi a modificare la suddetta disposizione, purtroppo non sono stati approvati in sede di conversione in legge del decreto legge 124/2019. Su questo aspetto continueremo a sollecitare il Governo ed il Parlamento affinché siano esclusi dalle nuove disposizioni quantomeno i contenitori distributori ad uso agricolo.