L’articolo 37 del Decreto Legge n. 13/2024 ha disposto la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il differimento riguarda però solo i “soggetti ISA”, cioè le attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche in presenza di cause di esclusione dagli stessi, e compresi coloro che partecipano a società di persone soggette agli ISA.

I termini di versamento di Irpef, relative addizionali regionali e comunali, Irap, imposte sostitutive, cedolare secca ecc., sia a titolo di saldo 2023 che di acconto 2024, risultano quindi i seguenti:

– attività agricole rientranti nel reddito catastale agrario (imprese individuali e società semplici) e soggetti privati, senza partecipazione in società di persone “ISA”: 31 luglio con gli interessi dello 0,40%;

– agriturismi, fattorie didattiche, enoturismo, allevamenti eccedenti, produzione di energia eccedente il reddito catastale,

attività connesse tassate “a forfait”, attività tassate “a bilancio” o in modo forfettario (attività di contoterzista, manutenzione del verde ecc.), contribuenti “minimi” o “forfettari”: 31 luglio senza alcuna maggiorazione – 30 agosto con gli interessi dello 0,40%

E’ inoltre sempre possibile optare per il pagamento rateale, da completarsi entro il 16 dicembre, con rate mensili maggiorate degli interessi. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi, resta il termine del 15 ottobre 2024.