Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 24/4/2024 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU. Detta dichiarazione deve essere presentata al Comune in cui sono situati gli immobili, entro il prossimo 30 giugno (1° luglio in quanto il 30 cade di domenica) con riferimento all’anno 2023.
La dichiarazione può essere consegnata al Comune o spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno (riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU IMPI e l’anno di riferimento) o inoltrata telematicamente.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione sorge nei casi in cui si beneficia di una riduzione / esenzione dell’imposta e quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato con una dichiarazione presentata in passato.
Ad esempio, deve essere presentata la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
– acquisto di area fabbricabile (per comunicare il valore della medesima);
– mutamento da terreno agricolo ad area edificabile o viceversa;
– immobili locati per i quali il Comune ha deliberato una riduzione di aliquota IMU;
– terreni condotti da CD/IAP per i quali spetta l’esenzione di imposta;
– fabbricati di interesse storico o artistico (per i quali la base imponibile è ridotta al 50%);
– area edificabile condotta da CD/IAP (assolve l’IMU come terreno agricolo).
Invece, non va presentata la dichiarazione IMU:
– per l’abitazione principale (la situazione è conoscibile dal Comune dalle risultanze anagrafiche);
– fabbricati rurali ad uso strumentale (nelle visure catastali risulta la presentazione della domanda di ruralità);
– acquisto / vendita di immobile (il notaio provvede ad aggiornare i dati catastali). La presentazione è richiesta anche nei casi di perdita del diritto alla riduzione / esenzione IMU.