Vendita di piante e fiori
E’ stata firmata venerdì 3 Aprile 2020 dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, la nuova ordinanza per limitare la diffusione del coronavirus, che avrà validità fino al 13 aprile salvo ulteriore proroga.
Con la nuova ordinanza purtroppo si fa marcia indietro rispetto all’apertura dei punti vendita di piante e fiori. E’ infatti riportato che “è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio“. E’ stato successivamente chiarito che: “come chiaramente espresso dall’ordinanza stessa, il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell’ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell’ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati“.
Deduciamo quindi che, a differenza di quanto annunciato nei giorni precedenti, nel Veneto l’attività di commercializzazione di piante e fiori è limitata esclusivamente alle consegne a domicilio e alla vendita presso gli esercizi commerciali aperti (supermercati). Naturalmente la nostra Associazione ha espresso il suo disappunto ai rappresentanti della Regione Veneto per questa decisione e per la confusione che si sta generando tra gli operatori di un settore già gravemente colpito dalla crisi.
Per quanto riguarda la manutenzione del verde nella successiva ordinanza n. 38 della Regione Veneto del 4 Aprile è stato specificato al punto 3 che “L’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private”.
Stiamo verificando se per tale attività sia necessaria la comunicazione preventiva al Prefetto.
http://www.confagricolturatreviso.it/wpcontent/uploads/2020/04/Ordinanza37.pdf
http://www.confagricolturatreviso.it/wp-content/uploads/2020/04/ordinanza-38.pdf
Il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del confronto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato un Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo, di “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020”. In pratica, è intervenuto sull’elenco delle attività produttive oggetto del blocco disposto per limitare il diffondersi del Coronavirus, individuate in base ai codici ATECO.
Rispetto al primo Decreto, sono state aggiunte le seguenti attività, che quindi possono operare:
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo;
- 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo.
– Sono state invece eliminate le seguenti attività, che pertanto non possono operare:
- 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Sull’eliminazione del codice 28.3 – che rischia di rallentare notevolmente la consegna di macchine agricole – Confagricoltura si è già attivata presso le sedi competenti, per ottenere una modifica del provvedimento.
Rimangono purtroppo ancora escluse le seguenti attività (che quindi NON sono autorizzate ad operare):
- 02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali;
- 02.20 Utilizzo di aree forestali;
- 02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura;
- 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
- 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio
Anche su questo punto Confagricoltura ha formulato espresse richieste, con specifica lettera ai Ministri competenti.
Si ricorda comunque, che le attività indicate nel DM possono proseguire la propria attività rispettando i contenuti del protocollo sugli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; inoltre restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Di seguito riportiamo alcune precisazioni per specifiche attività.
Consegna a domicilio di alimenti e bevande: tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Inoltre con una recente nota la Regione Veneto, in deroga alla norma regionale, ha consentito la consegna a domicilio anche di pasti e spuntini da parte di imprese agrituristiche.
Agriturismo: gli agriturismi con alloggio possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Gli agriturismi possono proseguire la loro attività solo nei confronti di ospiti che necessitano di un alloggio per raggiungere agevolmente il luogo di lavoro per svolgimento di attività non sospesa, ivi compresi il personale delle strutture sanitarie, o per garantire un alloggio a familiari/parenti di persone ricoverate in strutture ospedaliere in prossimità (in tal caso svolgendo una funzione di pubblica utilità).
La modulistica per comunicare il proseguimento dell’attività al Prefetto, è disponibile sul sito internet delle diverse prefetture provinciali.
https://confagricolturaveneto.it/wpcontent/ uploads/2020/04/decreto-mise- 25marzo2020.pdf