È stata pubblicata il 12 aprile 2021 la circolare Inps n. 52 con la quale vengono indicate le procedure con cui, entro un mese dalla pubblicazione, i datori di lavoro possono presentare l’istanza per accedere all’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo semestre 2020. Si tratta delle misure adottate per favorire il rilancio delle imprese colpite dall’emergenza Covid 19.
L’agevolazione interessa le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, itticoltura, pesca e acquacoltura. La circolare INPS precisa che, per ottenere l’esonero, è sufficiente che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, sia riconducibile ad un codice ATECO indicato dai decreti ministeriali. In tal caso la misura viene riconosciuta per la contribuzione dell’intera posizione contributiva dell’azienda, non solo per quella che rientra nei codici. L’esonero è riconosciuto per la contribuzione carico dei datori di lavoro relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. La misura si applica secondo i nuovi limiti fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 che ha innalzato gli importi per le imprese agricole e della pesca a 225 mila euro.