A distanza di 6 mesi dalla circolare n. 85/2017 l’INPS torna sullo sgravio contributivo per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40, previsto dall’art. 1, c.344-345 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) – con una nuova circolare, la n. 164 del 3 novembre u.s. (che si allega) – per precisare ulteriormente il requisito della “nuova iscrizione”, anche alla luce di un parere del Ministero del Lavoro. La nuova circolare interviene in particolare per integrare e meglio specificare quanto precedentemente indicato dall’INPS in relazione al concetto di nuova attività imprenditoriale, con peculiare riferimento a soggetti under 40 già stati iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari).

La nuova circolare, in particolare, interviene per integrare e meglio specificare quanto precedentemente indicato (circolare INPS n. 85/2017) in relazione al concetto di nuova attività imprenditoriale, con peculiare riferimento a soggetti under 40 già iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari).

A tal proposito infatti la prima circolare INPS n. 85/2017, al fine di accertare l’esistenza di una nuova attività imprenditoriale (“ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti”), richiedeva che il nuovo nucleo coltivatore diretto non fosse “composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente”.

Con un’interpretazione più estensiva rispetto a tale impostazione, la nuova circolare dell’Istituto precisa che la condizione secondo cui “il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore”.

In sostanza, per l’ammissione al beneficio rileva soltanto che il soggetto non sia mai stato a capo del nucleo coltivatore diretto di cui chiede l’iscrizione. Ne consegue che un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante.

L’INPS precisa inoltre che deve trattarsi comunque di una “nuova forma imprenditoriale agricola” e cioè che l’attività condotta dal nuovo agricoltore con età inferiore ai 40 anni “sia riconducibile “ad un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente”.

Queste nuove posizioni dell’Istituto – fortemente sostenute da Confagricoltura – ampliano in modo sostanziale l’ambito di applicazione del beneficio, considerato che molti nuovi giovani imprenditori rilevano le aziende di famiglia nelle quali hanno precedentemente lavorato.

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