Tra le numerose novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, c’è l’estensione della NASPI per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e dai loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Sino al 31.12.2021, in caso di licenziamento, ai predetti lavoratori spettava la disoccupazione agricola, la cui durata massima era pari alle giornate effettivamente lavorate nel corso dell’anno e di ammontare pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Dal 01.01.2022, se licenziati, a tali operai agricoli spetta, invece, la NASPI, ossia il trattamento per la disoccupazione tradizionalmente previsto per tutti gli altri lavoratori, diversi rispetto a quelli occupati nel settore agricolo.
Per effetto di tale estensione, anche le imprese cooperative e i loro consorzi, seppur inquadrati nel settore agricolo, sono ora tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASPI per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo. La misura dell’aliquota contributiva è pari al 1,61% dell’imponibile contributivo.
Non solo, in caso di licenziamento dell’operaio, al contrario di quanto accadeva nel passato, la cooperativa e il consorzio sono tenuti al versamento del c.d. ticket di licenziamento, detto anche ticket NASPI.