E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 febbraio 2018 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il provvedimento entra in vigore il prossimo 9 maggio 2018.
Le sanzioni, per le imprese alimentari che non indicheranno correttamente gli allergeni nelle etichette, arriveranno fino a 40mila euro. Stessa sanzione per le aziende che vendono alimenti oltre la data di scadenza. In generale, le pene sono più pesanti, ma esistono posizioni che si alleggeriscono grazie alla nuova normativa: ad esempio la riduzione del 30% della sanzione in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione.
Tra le novità del decreto, l’introduzione della cosiddetta diffida, per la quale se vengono accertate violazioni sanabili, l’ispettorato repressioni frodi, cercherà l’adozione di prescrizioni per correggere il tiro, con una puntuale diffida ad adempiere nel termine perentorio di 20 giorni, solo in questo caso, se non ci saranno risultati si passerà a sanzionare e senza possibilità di usufruire della diminuzione del 30%.
Proporzionalmente, le microimprese beneficiano di sanzioni ridotte fino ad un terzo, così come le imprese senza scopo di lucro.
L’Autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Responsabile della corretta attuazione del Regolamento è l’operatore del settore alimentare (OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o è riportato in un marchio depositato o registrato; se l’OSA non è stabilito nell’Unione, il responsabile sarà l’importatore con sede nel territorio dell’Unione.
In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto 231/2017 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Saranno invece escluse dal regime sanzionatorio le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di alimenti che presentino irregolarità’ di etichettatura, purchè tali irregolarità non riguardino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Sono esclusi dalle disposizioni sanzionatorie anche gli alimenti che siano immessi sul mercato con una “adeguata rettifica scritta” delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.