L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito Internet alcuni chiarimenti relativamente all’obbligo di fatturazione elettronica che, come noto, decorre dall’1 Gennaio 2019. Ne riportiamo di seguito una sintesi, in forma di domande e risposte.
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI (Sistema di Interscambio) scarta questa fattura?
Le due ipotesi vanno distinte:
- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura.
- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: tuttavia, in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
Con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica non ci sono nuove disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, chi riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.): non è possibile trasmettere nessun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il SdI.
Quale sarà la sorte, dal 2019, per i blocchi delle ricevute / fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati per i servizi in locali aperti al pubblico?
Coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Come vanno trattate le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
E’ possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”.
Si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ad esempio, per le operazioni di cessione di beni effettuate il 20.1.2019, si potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10.2.2019 avendo cura di:
- emettere al momento della cessione (20.1), un documento di trasporto che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10.2.2019, indicandovi i riferimenti del documento di trasporto (numero e data).
Dal 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.
Gli operatori IVA che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, nella fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio e valorizzeranno il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI; una copia della fattura elettronica va consegnata al condominio, in formato analogico o elettronico. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.
Le fatture relative ai passaggi interni devono essere trasmesse mediante SdI?
Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al SdI, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Quindi, l’acquirente, titolare di partita IVA, non potrà detrarre l’IVA. Dovrà richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura per regolarizzare l’operazione.
In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.