Come è noto, sulle fatture emesse senza applicare l’IVA, per importi superiori a € 77,47, va assolta l’imposta di bollo di 2 euro. Fino all’anno scorso, con le fatture cartacee, bastava semplicemente apporre una marca da bollo sull’originale da consegnare al cliente. Con la fattura elettronica, cambia anche il modo di pagare l’imposta di bollo. È ora stabilito che il pagamento vada effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre, entro il 20 del mese successivo al trimestre, a mezzo del modello F24. Ad esempio, per le fatture emesse nel primo trimestre 2019, il bollo va pagato entro il 20 aprile 2019. Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17/6/2014”, compilando il campo “dati bollo” nella sezione “dati generali”.
Nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, ogni contribuente potrà verificare l’importo da versare, calcolato sulla base di tutte le fatture che sono transitate nel trimestre tramite Sdi (Sistema di Interscambio).
Si ricorda che il bollo va applicato alle operazioni esenti IVA (ad esempio: locazioni di fondi agricoli) o escluse dalla base imponibile (quali gli interessi di mora), e sulle fatture emesse da contribuenti minimi/forfetari. Non sono soggette al bollo, invece, le fatture per esportazioni e cessioni intracomunitarie, pur essendo non soggette ad IVA.