Il 1° Aprile 2022 è terminato lo stato di emergenza nel nostro paese. Ciò determina nuove disposizioni per il superamento delle misure eccezionali introdotte a seguito della pandemia da Covid 19.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, con DL 24/2022, sono state introdotte nuove disposizioni che qui proviamo a sintetizzare:
- Green Pass Base per l’accesso ai luoghi di lavoro
Fino al 30 aprile permane l’obbligo di Green Pass base per accedere ai luoghi di lavoro. Dal 1° Aprile anche per i lavoratori over 50 sarà sufficiente il green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro (ricordiamo però che rimane in vigore per questa categoria l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno).
A partire dal 1° Maggio decade per tutti i lavoratori l’obbligo di green pass.
Fino a tale data però i lavoratori che risultassero sprovvisti di Green Pass continueranno a essere considerati assenti ingiustificati e pertanto non tenuti a ricevere retribuzione o altri compensi.
- Obbligo di DPI sul posto di lavoro
Fino al 30 aprile 2022 vige l’obbligo per i lavoratori di indossare la mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro quando non sia possibile tenere la distanza di sicurezza.
- Smartworking
È prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile. - Misure di isolamento e quarantena
A partire dal 1° aprile 2022 le persone risultate positive al Covid 19 potranno terminare il loro isolamento al primo tampone negativo (rapido o molecolare) effettuato presso effettuato presso centri privati abilitati.
Per le persone venute a contatto con soggetti positivi è previsto un periodo di auto sorveglianza con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per 10 giorni dal contatto. È prevista inoltre l’effettuazione di un tampone alla prima comparsa di sintomi o al quinto giorno successivo all’ultimo contatto se asintomatici.
Ricordiamo che la mancata effettuazione dei controlli da parte del datore di lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400€ a 1000€. Alla terza violazione è applicabile la sanzione accessoria consistente nella chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni.