Con la recente Legge di Bilancio n. 160/2019 è stata introdotta una nuova norma nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che interessa in particolare gli imprenditori florovivaistici.
Riguarda l’attività di vendita di piante vive e di prodotti della floricoltura, che siano stati acquistati presso altri produttori agricoli, entro il limite del 10% del volume d’affari. Come è noto, la rivendita allo stato originario di prodotti di terzi determina un’attività fiscalmente di tipo “commerciale”, tassata “a bilancio” (cioè sulla differenza tra ricavi e costi, con IVA a regime “normale”); da quest’anno, la tassazione sarà calcolata in modo forfettario: l’utile assoggettato a tassazione Irpef è pari al 5% dei ricavi. Ad esempio, un’impresa con volume d’affari pari a 50.000 euro, può acquistare piante e fiori fino a 5.000 euro da altri produttori agricoli, e se li rivende per 8.000 euro, avrà un reddito imponibile di 400 euro.
Si ricorda che, invece, per la produzione propria, e per le piante e fiori acquistati da terzi rivenduti dopo un processo di lavorazione, la tassazione è quella del reddito catastale agrario.
Sul concetto del processo di lavorazione, si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 29/1/2018; vi sono ricomprese attività quali la concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici per garantire la shelf-life del prodotto, il trattamento delle zolle per eliminare gli insetti nocivi e la potatura, steccatura e rinvasatura. Inoltre, va sempre rispettato il criterio della prevalenza del prodotto proprio rispetto a quello acquistato da terzi.