GELO, SICCITÀ, ALLUVIONE
Il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) finalizzato all’erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo (tutti gli agricoltori che hanno presentato una domanda PAC) che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Il Fondo è finanziato annualmente con un prelievo del 3% dei pagamenti diretti della PAC (FEAGA), da cui derivano circa 105 milioni di euro, e con un contributo a integrazione, nella misura del 70%, attivato a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per circa 245 milioni.
Il Gestore del Fondo è la società Agri-CAT srl partecipata da ISMEA che con circolare n.1/2025 dello scorso 29 gennaio (circolare-n-1_2025-fmn_2025-pdf) ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sinistro nel 2025.
L’agricoltore che ritenga di aver subito un danno alla propria produzione agricola, in misura superiore al 20% della sua produzione media storica – calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, deve presentare una denuncia di sinistro al Fondo attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione da Agri-CAT srl. L’agricoltore che abbia stipulato una polizza agevolata con garanzie catastrofali a tutela della propria, in fase di compilazione della denuncia al Fondo, dovrà segnalare, la sussistenza di una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali.
Nel 2025 le denunce di sinistro dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, salvo casi di forza maggiore.
La circolare riporta anche le modalità di calcolo dell’indennizzo. Nello specifico, per gli agricoltori che abbiano stipulato una polizza agricola agevolata con garanzie catastrofali (polizza CAT) o aderiscano a un Fondo Mutualistico Locale, il superamento della soglia di danno del 20% è accertata dal perito assicurativo, con le modalità previste dal PGRA, mentre per la stima del danno a carico del Fondo viene utilizzata la medesima percentuale di danno individuale (per evento) contenuta nel bollettino di perizia di fonte assicurativa.
Al contrario, per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto una polizza CAT, la verifica del superamento della soglia del 20% e la stima del danno a carico del Fondo sono effettuate sulla base di una percentuale di danno medio ponderato areale, determinata dal Soggetto Gestore del Fondo sulla scorta di un numero adeguato di perizie campionarie eseguite per aree omogenee e tenendo conto degli esiti delle perizie di fonte assicurativa. La quantificazione delle indennità da corrispondere agli agricoltori aventi diritto è effettuata sulla base delle percentuali di danno stimate dal Fondo e applicando i valori indice e le condizioni di intervento previste dal Piano annuale di Gestione dei rischi in agricoltura.