Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge 3 luglio 2023 n. 85), al fine di incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, e le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua luce e gas, che potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari.
Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato a 4.000 euro annui per i figli di età non superiore a 24 anni. Tale condizione va verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
L’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.
Nel caso il datore di lavoro rimborsi spese per utenze domestiche, è necessaria l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento .
L’erogazione dei fringe benefit, a discrezione del datore di lavoro, è ad personam, non necessariamente per categorie omogenee di dipendenti. Si precisa inoltre che è ulteriore e diversa rispetto al “bonus carburante 200 euro”, previsto dal Dl 5/2023 che pertanto non concorre al raggiungimento della soglia di € 3.000, ma che ricordiamo, risulta imponibile a fini previdenziali.