Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori ma anche per i collaboratori esterni
L’obbligo dal 15 ottobre di esibire il Green Pass non si applica solo ai lavoratori subordinati.
Il controllo del certificato verde che inizierà a scandire le nostre giornate non è limitato ai soli lavoratori dipendenti ma si estende ad altre categorie professionali:
– Lavoratori Somministrati: nei loro confronti, il controllo è addirittura duplice. Sarà l’Agenzia del Lavoro, in sede di assunzione, a verificare il possesso del certificato, mentre spetterà all’utilizzatore, presso cui il lavoratore è inviato, effettuare il controllo quotidiano.
– Lavoratori distaccati: anche in questo caso, il controllo “preventivo” dovrà essere compiuto dal datore di lavoro che distacca, mentre quello giornaliero incombe all’impresa presso la quale il lavoratore è inviato.
– Lavori in appalto: i lavoratori che operano presso il committente dovranno essere controllati, dapprima, dal loro datore di lavoro/appaltatore e, poi, in concreto dal committente presso il quale l’opera o, più tipicamente, il servizio è prestato.
Che cosa accade se l’agenzia, l’appaltatore o il datore di lavoro che distacca non verifica previamente che il lavoratore inviato è in regola con il certificato? La prestazione non potrà essere resa con conseguente responsabilità contrattuale del somministratore, dell’appaltatore o del datore di lavoro che distacca per inesatto adempimento.
– Lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti: sono tenuti ad esibire il green pass quando si recano presso i propri clienti. Così si esprime la FAQ n. 9 pubblicata presso il sito del governo italiano (https://bit.ly/3DI5sPf). Quindi, qualsiasi lavoratore autonomo, partita IVA o libero professionista che acceda presso la Vostre aziende – dal consulente al contoterzista – è tenuto, a richiesta, ad esibire il proprio certificato verde.
Nessun obbligo di controllo né di esibizione è previsto, invece, nei confronti del semplice cliente.
Green Pass richiesto a chi frequenta i corsi di formazione in aula
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni relative al Green Pass prevede l’obbligo di verifica per “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro… anche sulla base di contratti esterni”.
Sono quindi compresi nell’obbligo del green pass tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi).
Pertanto, con riferimento all’attività di formazione, i partecipanti, i docenti e i tutor che accedono ai corsi di formazione in presenza devono essere in possesso del Green Pass.
Green Pass negli agriturismi e nelle fattorie didattiche: ricordiamo le regole in vigore
Ricordiamo ai soci che le regole sul Green Pass valide per lavoratori e per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, si applica ovviamente anche ai lavoratori e collaboratori del settore agrituristico.
Il possesso del Green Pass non è richiesto invece ai clienti dei servizi di alloggio agrituristico (camere, appartamenti o agricampeggio) né ai clienti della ristorazione quando svolta all’aperto.
Va invece richiesto al chiuso ai clienti della ristorazione.
Gli ospiti alloggiati invece possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Il Green Pass va richiesto anche ai clienti che usufruiscono di piscine e centri benessere all’interno della struttura (non per le piscine all’aperto) e per i matrimoni (sia al chiuso che all’aperto).
Per quanto concerne le attività di fattoria didattica valgono invece le seguenti regole:
- Fattorie didattiche che svolgono attività con bambini e ragazzi quale attività educativa per l’infanzia/ centro estivo/settimana verde: in questo caso non è richiesto il Green Pass per i bambini e ragazzi che accedono al servizio, né per l’attività all’aperto né per quella al chiuso nè per le relative attività di ristorazione;
- Fattorie didattiche che svolgono attività con adulti e famiglie: non essendo l’attività svolta qualificabile come centro estivo ma equiparabile all’attività di un centro ricreativo, non è richiesto il Green Pass solo per le attività all’aperto. Attenzione: se alcune attività, come quelle di ristorazione, sono svolte al chiuso, il Green Pass invece è necessario.
In ultima istanza ricordiamo che rimangono sempre in vigore le regole sul distanziamento dei tavoli nella ristorazione (almeno un metro di distanza tra tavoli) e le norme sull’uso della mascherina e delle corrette procedure di igienizzazione.