Il 30 giugno 2017 è stato pubblicato il Reg. UE 1155/2017 che ha modificato la disciplina del precedente Reg. UE 639/2014. Il nuovo regolamento ha introdotto semplificazioni su pagamenti accoppiati e sull’attivazione di titoli, ma soprattutto tante novità sul greening.

Qualora la superficie a seminativo di un’azienda superi i 15 ettari, l’agricoltore deve destinare ad area di interesse ecologico (EFA – Ecological focus area) almeno il 5% della superficie dichiarata come seminativo.

In vista della stesura dei piani colturali 2017-2018 si deve considerare questa importante novità: le superfici investite con colture azotofissatrici e utilizzate come EFA, non potranno più essere oggetto di diserbo chimico.

Solitamente nei nostri ambienti tale obbligo viene soddisfatto con il terreno ritirato dalla produzione o con la messa a dimora di una coltura azotofissatrice, quale ad esempio la soia, seminata come prima coltura.

Per la scelta della coltura EFA è bene tenere conto che: nel caso di successione di colture diverse,  la coltura considerata come “diversificante” e “principale” è quella:

  • presente in campo nel periodo di riferimento (fissato tra il 1 aprile ed il 9 giugno nell’anno di presentazione della domanda unica)
  • che occupa il terreno per la parte più significativa del suo ciclo colturale, tenuto conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

Per fare un esempio: tra mais da insilato e mais da granella, come prima coltura vale sempre la coltura da granella come principale.

L’analisi della scelta della coltura, sia per la diversificazione che per il rispetto della quota EFA, era già stata affrontata dalle aziende ad indirizzo zootecnico. Con le modifiche normative anche  aziende con più di 15 Ha ad indirizzo “seminativo” saranno coinvolte pesantemente.

In vista del piano colturale 2017/2018, agricoltori che ordinariamente utilizzavano la soia in coltura principale sia come diversificante che come EFA, dovranno ripensare cosa inserire in rotazione, per rispettare il nuovo divieto e tutte le sue implicazioni (ad esempio un registro trattamenti per la soia EFA e non EFA).

Ulteriore novita riguarda anche i terreni lasciati a riposo dichiarati come aree ecologiche (EFA): con le modifiche che il Mipaaf dovrebbe approvare verrà stabilito un periodo di set aside di almeno sei mesi continuativi (dal 01/01 al 30/06) nell’anno della domanda. Per garantire l’efficacia ambientale del set aside, all’interno del periodo di vincolo, deve essere assente qualsiasi produzione agricola.

 

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