Il Dlgs 151/2015, meglio noto come “Decreto Semplificazioni“, pubblicato in G.U. Il 23/09/15 ed entrato in vigore il 24/09/15, interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito riportiamo una sintetica analisi del provvedimento, soffermandoci in particolare, sulla riscrittura di convalida della disciplina delle dimissioni, sugli interventi in materia di sicurezza sul lavoro e sanzioni relative al lavoro nero, sulle modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili.

1- DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE
L’ART 26 Dlgs 151/15 ridisegna le modalità di cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzioni consensuale.
Le stesse, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ovvero a decorrere dal 24 novembre 2015) dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro. La trasmissione telematica sarà possibile anche tramite patronati e organizzazioni sindacali. La facoltà di revoca delle dimissioni dura 7 giorni: il lavoratore, sempre on line, potrà pertanto annullare la comunicazione effettuata. Servirà comunque un Decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 23/12/2015 (90 gg dall’entrata in vigore del decreto) che andrà a definire standard e modalità di trasmissione. Si sottolinea che le dimissioni e risoluzioni consensuali relative a casi di conciliazioni o risoluzioni effettuate in sede protetta o presso commissioni di certificazione, sono escluse dalla comunicazione telematica, come pure quelle derivanti da rapporti di lavoro domestico.

2- NUOVO APPARATO SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE
L’ART 22 Dlgs 151/15 modifica le sanzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, in particolare viene rivista la normativa in tema di LAVORO IRREGOLARE, le sanzioni in caso di omessa o incompleta tenuta del Libro Unico del Lavoro nonchè compilazione e mancata consegna del prospetto paga.
Si prevede la reintroduzione dell’istituto della DIFFIDA, che consente a determinate condizioni, la regolarizzazione delle violazioni accertate ed il pagamento della sanzione in misura minima e la previsione di importi scaglionati in funzione del periodo di irregolarità. In particolare, in caso di impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di assunzione, trovano applicazione le seguenti sanzioni:
– da 1.500 a 9.000 € per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 gg di lavoro effettivo
– da 3.000 a 18.000 € per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 gg di lavoro effettivo
– da 6.000 a 36.000 € per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 gg di lavoro effettivo
Tali sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.
Novità anche per il procedimento di REVOCA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA’. Tale provvedimento si prevede sia concesso, su istanza di parte e subordinatamente alla regolarizzazione delle situazioni rilevate, a seguito del pagamento del 25% dell’importo dovuto. Il residuo, maggiorato del 5%, può essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
Nuove sanzioni previste anche in materia di LIBRO UNICO DEL LAVORO e MANCATA o RITARDATA CONSEGNA CEDOLINI PAGA. L’omessa o infedele registrazione dati nel LUL, che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1500 €, così elevata: da 500 a 3.000 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore a 6 mesi; da 1000 a 6000 € se la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi;
La mancata o ritardata consegna al lavoratore del cedolino paga od omissione/inesattezza delle registrazioni riportate nello stesso, viene punita con sanzione amministrativa da 150 a 900 €, così elevata: da 600 a 3.600 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore a 6 mesi; da 1200 a 7200 € se la violazione si riferisce a più di  10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi
ASSEGNI FAMILIARI. Il datore di lavoro, tenuto alla corresponsione dell’assegno, in caso di violazione, è punito con la sanzione da 500 a 5.000 € così elevata: da 1500 a 9000 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore a 6 mesi; da 3000 a 15000 € se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi.

3 – NOVITA’ AL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA (Dlgs 81/08) E TESTO UNICO INFORTUNI (DPR 1124/1965)
Viene espressamente chiarito che l’intero Testo Unico (Dlgs 81/08) si applica anche alle attività svolte dai prestatori di lavoro accessorio (voucher) svolte a favore di committenti imprenditori o professionisti.
SANZIONI. Vengono individuate una serie di disposizione la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o ad una triplicazione dell’importo stesso, qualora si riferisca a più di 10 lavoratori. Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti violazioni:
– mancato invio lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservazione degli obblighi a suo carico: ammenda da 2.000 a 4.000 €
– mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
SEMPLIFICAZIONI DENUNCIA INFORTUNI/MALATTIE PROFESSIONALI E ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI. Viene ABOLITO L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO a carico del datore di lavoro, che sarà tenuto esclusivamente ad indicare i riferimenti del certificato, già trasmesso all’Inail dal medico o dalle strutture sanitarie competenti; ciò sia in caso di infortunio, che di malattia professionale.
L’invio della denuncia all’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA sarà previsto solo per gli infortuni più gravi (mortali o con prognosi superiore ai 30 giorni)
Tali disposizione entreranno in vigore a decorrere dal 180° successivo all’entrata in vigore del Dlgs 151/15 (24/09/2015).
ABOLIZIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI. Questo importante provvedimento entrerà in vigore a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Dlgs 151/15 (24/09/2015).

4- COLLOCAMENTO MIRATO DEI SOGGETTI CON DISABILITA’
Dal 1 gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili, saranno obbligati ad avere alle dipendenze un lavoratore disabile CONTESTUALMENTE al raggiungimento del limite dei 15 lavoratori computabili.
I lavoratori già disabili al momento dell’assunzione, anche se non avviati tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella c.d. quota di riserva, purchè abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o del 45% se disabile psichico
Semplificazioni circa il procedimento di esonero dall’obbligo assunzione disabili per gli addetti impegnati in lavorazioni che prevedono un tasso di premio INAIL pari o superiore al 6%. In tal caso è sufficiente un’autocertificazione del datore di lavoro, il quale però sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato
Viene elevata la misura degli incentivi economici.
Assunzione a tempo indeterminato di disabili con della riduzione della capacità lavorativa tra il 69% e il 79%: incentivo pari al 35% dell’imponibile previdenziale;
Assunzione a tempo indeterminato di disabili con almeno l’80% della riduzione della capacità lavorativa: incentivo pari al 70% dell’imponibile previdenziale.
Incentivo pari al 70% della retribuzione per 60 mesi per assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi o tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva o psichica che comporti riduzione capacità lavorativa del 45%
La nuova disciplina degli incentivi economici si applica alle assunzioni effettuate dal 01.01.2016. L’incentivo verrà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensile ed è riconosciuto dall’Inps in base alle risorse disponibili e secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche.

5 – COMPATIBILITA’ E CUMULABILITA’ DEL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) CON LE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO
L’Inps con circolare 170 del 13/10/2015 ha previsto che dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi da lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3000 per anno civile. Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’inps entro 5 giorni dall’inizio attività di lavoro accessorio, il reddito presunto derivante da tale prestazione
Anche la disoccupazione agricola, la Naspi e la cassa integrazione sono pienamente compatibili e cumulabili sempre nel limite complessivo annuale di € 3000 netti di compenso per anno solare.
Per il percettori di NASPI vige l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’inizio della prestazione, il compenso da lavoro occasionale percepito.