Il prossimo 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, calcolato con le aliquote e le detrazioni del 2023. Il saldo dovrà essere poi versato entro il 16 dicembre, applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2024. Per gli immobili nella provincia di Trento si applica l’IMIS, in quella di Bolzano l’IMI e nella Regione Friuli Venezia Giulia si applica l’ILIA, con funzionamento molto simile all’IMU.
I soggetti tenuti al pagamento sono proprietari e titolari di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. È esente l’abitazione principale, purché non sia “di lusso” (categorie A1, A8, A9). Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina.
L’esenzione vale anche per agricoltori pensionati che mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola e per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare, e per questa agevolazione non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale. L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, al sussistere di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado. Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato è prevista una riduzione del 25%. Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24, e si può compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili. Il codice tributo per i terreni è il 3914, per le aree edificabili è il 3916 e per gli altri fabbricati il 3918. In caso di tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione del 30%, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.