Il Regolamento conferma quanto già anticipato, ossia che: in deroga al primo requisito della BCAA 8, gli Stati membri possono decidere che, per l’anno di domanda 2024, gli agricoltori soggetti a tale norma possono soddisfare il requisito del 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a:
— superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o
— le colture azotofissatrici;
— colture intercalari.
Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari.
Le decisioni adottate dagli Stati membri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale deroga notificano alla Commissione la decisione adottata.
Anche se in attesa del provvedimento formale da parte dell’Italia, è ipotizzabile la piena operatività della deroga citata.
Per noi si tratta di un provvedimento che seppur migliorativo rispetto a quello iniziale, è in ogni caso inadeguato alle esigenze degli agricoltori, anche perché presentato in estremo ritardo.
Infatti, come Confagricoltura avevamo richiesto un’applicazione per l’anno 2024 della deroga così come già accordata per il 2023, anche per la BCAA 7, sulla base del Reg. UE 2022/1317. Sull’inadeguatezza della proposta era dello
stesso parere anche il Ministero che, in ogni incontro di votazione della proposta, ha respinto i provvedimenti presentati dalla Commissione.
In ogni caso il provvedimento, in oggetto, anche se non rispecchia i nostri desiderata, permette di apportare degli elementi di miglioramento a questa Riforma di così difficile applicazione. L’applicazione della deroga alla BCAA8 da parte di un agricoltore, andrà comunque ben valutata nel caso di contemporanea adesione all’ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori” e/o ad alcune nuove misure agroambientali del CSR (es. intervento ACA 10 – siepi e boschetti) per i quali la BCAA 8 è un elemento di base obbligatorio per i pagamenti, che possono essere effettuati per impegni che vanno al di là di tale requisito.