Entro il prossimo 18 dicembre (perché il 16 cade di sabato) vanno effettuati i versamenti per IMU e TASI del saldo 2017. Entro il 16 giugno scorso è già stato versato l’acconto di dette imposte. Riepiloghiamo di seguito i caratteri principali delle due imposte:
IMU: sono assoggettati i seguenti immobili: fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. L’abitazione principale è soggetta ad IMU solo se di lusso, cioè rientrante nelle categorie A1, A8, A9. I terreni agricoli situati nei Comuni considerati “di collina” sono esenti dall’imposta; sono inoltre esenti da IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono esenti anche i fabbricati rurali strumentali. Per i fabbricati in corso di ristrutturazione/costruzione, l’imposta va calcolata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori. Per gli immobili locati a canone concordato l’IMU è ridotta del 25%.
I codici per il versamento, a mezzo modello F24, sono: 3912 per l’abitazione principale di lusso, 3914 per i terreni agricoli, 3916 per le aree fabbricabili, 3918 per gli altri fabbricati.
TASI: gli immobili assoggettati sono i fabbricati e le aree edificabili, escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP. L’abitazione principale è invece esente, comprese le pertinenze, che sono riconosciute tali nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, tranne le categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9). Per gli immobili concessi in locazione/comodato ci sono due distinte obbligazioni, cioè sono tenuti al pagamento dell’imposta sia il proprietario che l’occupante (salvo diversa decisione del Comune, il 10% dell’imposta è a carico dell’occupante e il 90% del proprietario). Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50% (questo vale anche per IMU).
I codici di versamento da utilizzare sono: 3959 per i fabbricati rurali strumentali, 3960 per le aree fabbricabili e 3961 per gli altri fabbricati.