Il prossimo 16 dicembre, per i possessori di immobili, scade il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2021. Lo scorso mese di giugno era stato versato l’acconto.
È ancora in vigore l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (sono soggette all’imposta le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza agricola e dalle società agricole IAP. Sono inoltre esenti i terreni che ricadono in zone montane o di collina di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14/6/1993.
Per i fabbricati rurali strumentali è prevista l’aliquota dello 0,1%, che il Comune può diminuire fino all’azzeramento.
Come in precedenza, per le aree edificabili la base imponibile non è il valore catastale, ma quello venale alla data del 1° gennaio.
Non sono invece previste specifiche esenzioni collegate all’emergenza da COVID-19.
Devono inoltre essere considerate le riduzioni spettanti agli immobili vincolati di interesse storico-artistico, ai fabbricati inagibili o inabitabili, a quelli concessi in comodato a genitori/figli o in locazione a canone concordato.
Una nuova fattispecie di esenzione riguarda i proprietari di immobili locati ad uso abitativo per i quali risulta emessa la convalida di sfratto per morosità: potranno non versare il saldo IMU e chiedere a rimborso l’eventuale acconto già versato a giugno 2021.
I codici per il versamento da eseguirsi mediante modello F24 sono: 3914 per i terreni, 3913 per i fabbricati rurali strumentali, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati.