Entro il prossimo 18 dicembre (in quanto il 16 cade di sabato) va effettuato il versamento per IMU a saldo del 2023. Entro il 16 giugno scorso era stato versato l’acconto. Riepiloghiamo di seguito le disposizioni principali da applicare:
soggetti passivi: proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione di terreni o fabbricati.
abitazione principale: è esente da imposta, comprese le relative pertinenze; è tuttavia soggetta ad IMU qualora sia considerata “di lusso” (cioè di categoria catastale A1, A8, A9).
terreni agricoli: sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa previdenza agricola e quelli ricadenti in aree montane o di collina come da circolare ministeriale n. 9 del 1993. L’esenzione vale anche per i pensionati che continuano a svolgere attività agricola e mantengono l’iscrizione previdenziale.
aree edificabili: ai fini dell’imposta IMU, non si considerano tali quelle condotte da coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che vengono quindi considerati terreni agricoli
riduzioni per casi particolari: gli immobili vincolati, perché di interesse storico/artistico, beneficiano della riduzione del 50% e così anche i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili. È prevista una riduzione del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. La riduzione del 50% può spettare anche per gli immobili concessi in comodato a genitori / figli. fabbricati rurali strumentali: beneficiano dell’aliquota ridotta dell’1 per mille, che il Comune può anche azzerare.