Come ogni anno, entro il prossimo 27 dicembre le imprese dovranno versare l’acconto IVA 2022. Detto acconto è pari all’88% dell’importo che era risultato a debito per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o per il IV trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).
In alternativa a questo metodo di calcolo, è possibile versare quanto risulta dovuto considerando le registrazioni degli acquisti, delle vendite e dei corrispettivi, nel periodo 1.12 – 20.12.2022 (contribuenti mensili) o 1.10 – 20.12.2022 (contribuenti trimestrali).
L’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:
– risulta di importo inferiore a € 103,29
– è iniziata l’attività nel corso del 2022
– è cessata l’attività entro il 30.11.2022 (contribuente mensile) o entro il 30.9.2022 (contribuente trimestrale).
I codici tributo da utilizzare sono: 6013 (contribuente mensile) e 6035 (contribuente trimestrale). L’importo da versare può essere compensato nel modello F24 con i crediti disponibili (ad esempio: crediti Irpef, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, crediti d’imposta energetici, carburante ecc.).
In presenza di successione ereditaria si ritiene che l’erede che continua l’attività debba versare l’acconto IVA sulla base della situazione esistente nel 2021 in capo al soggetto deceduto.