Si ricorda che entro il prossimo 30 settembre 2023 scade la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24 il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022, previsto dall’art. 7, D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti bis). Tale bonus scadeva il 30 giugno scorso, ma il Decreto Legge 51/2023 (decreto Omnibus) ne ha disposto la proroga al 30 settembre 2023.
Il credito è pari al 20% dei costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto del carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali; spetta anche alle imprese esercenti attività agro-meccanica di cui al codice Ateco 1.61.
In alternativa alla compensazione nel modello F24, detto credito d’imposta può essere ceduto a terzi per l’intero importo. A questo scopo, è necessario inoltrare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, minuta del visto di conformità rilasciato da un soggetto autorizzato. Il soggetto che acquisisce il credito deve poi accettare formalmente, mediante l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Anche per la cessione del credito, la scadenza è fissata al 30 settembre (ma di fatto la procedura deve essere effettuata almeno qualche settimana prima, perché devono essere considerati i giorni necessari per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il codice da esporre nel modello F24 per tale credito d’imposta è il 6972 (per coloro che hanno acquisito il credito invece è 7732).