1 gennaio-30 aprile 2022



Con Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 6 febbraio 2024, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere di 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.  L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 93.341.580,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.
Avepa ha quindi aperto il modulo per la presentazione della domanda che dovranno essere presentate entro il 12 luglio 2024.

[…]

Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 e dalla documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate all’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro il 12 luglio 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 30 settembre 2024, come stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento di esecuzione n. 2024/453 del 5 febbraio 2024.

  1. Interventi ammessi e documentazione

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti potranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell’arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2024/453:

  • Per tutti gli interventi: una dichiarazione/relazione da cui si desume l’ubicazione dell’allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. Ogni altra documentazione atta a comprovare la presenza di restrizioni per l’allevamento per cui si richiede l’indennizzo e contestualmente l’assenza di concessione delle deroghe previste dai dispositivi del Ministero della Sanità. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente.
  • Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate – mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento a), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i.. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento b), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l’uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.

  • Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento c), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
  • Per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate (intervento d), art. 3 Reg. UE n. 2024/453):

per la distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova;

per l’eliminazione/abbattimento del pollame nelle zone regolamentate: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.

per la trasformazione di uova in ovoprodotti: copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;

  1. Controlli

Secondo quanto disposto all’articolo 4, del Regolamento (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 gli Organismi pagatori procedono a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate dai richiedenti.