Ismea, in considerazione dell’intensificarsi delle calamità naturali e delle epizoozie e fitopatie che negli ultimi anni hanno causato gravi danni economici al settore agricolo, ha adottato un provvedimento di revisione dei criteri che regolano la sospensione/rinvio delle rate di mutuo per le imprese agricole in difficoltà.
Al rinvio delle rate si potrà accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
- eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
- gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
- usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
Si segnala, inoltre, che allo strumento potranno accedere anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per calamità/epizozie/fitopatie o provvedimenti giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali). Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata.
L’impresa potrà scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del piano di ammortamento:
- rinvio e rimodulazione;
- rinvio e allungamento;
- rinvio ed estensione;
- rinvio e traslazione.
Unitamente alle misure sopra descritte, potrà essere concesso:
- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa;
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale