L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 105 del 28 luglio u.s., fornisce chiarimenti in merito all’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per gli agricoltori esonerati con i terreni ubicati in zone montane ex art. 9 del DPR n. 601/73.
Con la risoluzione n. 105/E l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010 per gli agricoltori esonerati di cui all’oggetto, ribadendo quanto già precisato con circ. n. 1/E del 2017 (si v. circ. conf. n. 15575 del 21 febbraio u.s.)
In particolare, l’Agenzia ha precisato che l’esonero dall’adempimento è valido solo per i suddetti soggetti che svolgono l’attività agricola in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone montane di cui all’art. 9 del Dpr. n. 601/1973.
Pertanto, non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti operanti sui terreni:
– situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri (o rappresentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine);
– compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
– facenti parte di comprensori di bonifica montana.
In relazione alla locuzione “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973″, è stato chiarito che si è voluto fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i fondi sui quali viene svolta l’attività agricola, anziché a quello in cui l’agricoltore ha il domicilio fiscale.
Per gli altri produttori agricoli esonerati resta fermo l’obbligo dell’invio dei dati relativi alle autofatture emesse dai cessionari.