Riepiloghiamo le principali novità riguardanti le dichiarazioni dei Redditi, di prossima scadenza, tenendo conto delle modifiche normative e dei chiarimenti ad oggi disponibili.
Com’è noto, la Legge di Bilancio, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, prevede l’esclusione dall’IRPEF, per gli anni 2018-2022, dei redditi dominicali ed agrari. Come di consueto, il reddito dei terreni va comunque indicato nel quadro RA del modello Redditi. I redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola.
Non sono comprese nel reddito agrario le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, e in generale quelle “connesse”, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righi del quadro RD.
Nel caso di società semplici, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH della propria dichiarazione.
Con la legge di Bilancio 2022, l’IRAP non risulta più dovuta per tutte le ditte individuali, mentre risulteranno ancora soggetti le società, comprese le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse.
C’è inoltre l’obbligo di compilazione del Quadro RS della dichiarazione dei redditi, utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato e degli “aiuti de minimis”. Nel Rigo RS 401 deve essere indicato, ad esempio, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti relativo al I, III e IV trimestre 2022, (tale misura è stata qualificata come un aiuto di Stato).
Nel Quadro RU del Mod. Redditi 2023 trovano collocazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti sia dalla Legge di Bilancio 2020 che dalla Legge di Bilancio 2021, e i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti. Con comunicato stampa del 14.06.2023 il Ministero Economia e Finanze ha preannunciato la proroga, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, dei termini di versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP in scadenza il prossimo 30 giugno: i versamenti sono prorogati al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, ed entro il 31 luglio 2023, con la maggiorazione dello 0,40%. Non rientrano tra i soggetti che beneficiano di questo differimento gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario, per i quali il termine ordinario resta fermo al 30 giugno 2023, salvo maggiorazione dello 0,40% se il versamento è effettuato entro il 31 luglio (il 30 cade di domenica).