A partire dal 1° giugno 2015 gli agrofarmaci devono essere immessi sul mercato nel rispetto delle nuove classi di pericolo e, quindi, con nuove etichette, con il conseguente aggiornamento delle schede di sicurezza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che ha abrogato la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi (DPP); fermo restando la deroga prevista dal regolamento CLP per le miscele, inclusi gli agrofarmaci, immesse in commercio prima del 1 giugno 2015 che possono essere commercializzate fino al 1° giugno 2017 senza l’obbligo di essere rietichettate conformemente a quanto richiesto dal reg. CLP.
Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l’Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale e introduce importanti cambiamenti per tutta l’industria chimica, compresi gli agrofarmaci, sia a livello di principi attivi che di prodotti commerciali.
Si ritiene utile richiamare la nota del Ministero della Salute del 15 maggio u.s., avente ad oggetto l’applicazione delle disposizioni del DPR 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008, con cui sono state fornite in particolare alcune indicazioni sugli obblighi relativi al patentino derivanti dai seguenti tre provvedimenti:
– DPR 290/01 – autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di agrofarmaci e relativi coadiuvanti;
– decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 – utilizzo sostenibile dei pesticidi;
– regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) – classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La nota del Ministero si è resa necessaria in relazione al fatto che l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di classificazione, ha posto alcune problematiche in merito all’attuazione delle disposizioni sull’abilitazione all’uso professionale dei prodotti fitosanitari (art. 25 del DPR 290/01 art. 9 del d.lgs. 150/2012); problematiche acuite anche in relazione al ritardo dell’emanazione del decreto sugli usi non professionali previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 150/2012.
In merito all’abilitazione all’uso professionale, si ricorda che, a decorrere dal 26 novembre 2015, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 150/2012, chi acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, o utilizza agrofarmaci deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome che si applica a tutti i prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali.
Mentre sino al 26 novembre 2015 sono ancora vigenti le disposizioni relative di cui all’art. 25 del DPR 290/01 che prevede l’obbligo del patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati e/o etichettati molto tossici, tossici e nocivi.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 290/01, dunque, il certificato all’acquisto sarà richiesto per tutti gli agrofarmaci destinati ad uso professionale e non più esclusivamente per quelli classificati come tossici, molto tossici e nocivi (T, T+, Xn), ai sensi della direttiva 1999/45/CE.
In relazione a quanto specificato, a partire dal 26 novembre 2015, la nuova classificazione CLP non avrà particolari effetti dal punto di vista del possesso dell’abilitazione, perché come già specificato, sarà obbligatoria per tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.
Il problema si pone invece nel periodo 1 giugno – 26 novembre 2015 in cui sono ancora vigenti le norme relative all’art. 25 del DPR 290/01 ed in commercio, oltre agli agrofarmaci classificati secondo le precedenti disposizioni, sono già presenti prodotti con la nuova classificazione.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 10, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avrebbe dovuto emanare (novembre 2013) specifiche disposizioni per l’individuazione degli agrofarmaci destinati ad utilizzatori non professionali, quindi liberamente accessibili anche a persone non dotate di certificato di abilitazione; la cui mancata emanazione ha creato ulteriori dubbi sull’obbligo di abilitazione all’uso dei prodotti fitosanitari.
In relazione al quadro descritto, ed in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti per l’acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari (26 novembre 2015) e del decreto interministeriale sugli usi non professionali in via di predisposizione, il Ministero della salute ha specificato che il patentino di cui all’art. 25 del DPR 290/2001, per quanto riguarda gli agrofarmaci classificati ed etichettati secondo le nuove disposizioni, è obbligatorio per l’acquisto, per l’uso diretto o per conto terzi, e per l’utilizzo degli agrofarmaci che in etichetta riportano determinati pittogrammi, in combinazione con alcune indicazioni di pericolo. Nel caso in cui in etichetta non siano riportati i pittogrammi, il certificato è comunque obbligatorio se in etichetta è presente almeno una delle indicazioni di pericolo.
Resta ferma l’obbligatorietà del patentino per gli agrofarmaci classificati come tossici, molto tossici e nocivi (T, T+, Xn), ai sensi della direttiva 1999/45/CE, che si possono ancora trovare in commercio, in relazione alla deroga stabilita dal regolamento CLP per le miscele immesse in commercio prima del 1 giugno 2015 che possono essere commercializzate fino al 1° giugno 2017 senza l’obbligo di essere rietichettate conformemente a quanto richiesto dal reg. CLP.
Fonte: Confagricoltura Nazionale