La Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto la detrazione Irpef del 75% ripartita in 5 anni, per le spese relative a interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute fino al 31 dicembre 2025. Gli immobili interessati sono gli edifici già esistenti, sia ad uso residenziale che diverso. Recentemente, con il Decreto “Salva Superbonus” n. 212 del 2023, è stato ristretto l’ambito degli interventi agevolabili: non sono più quelli direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere, intesi in senso generico, ma solo quelli aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; sono inoltre adesso esclusi quelli di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (esempio: sistemi di apertura/chiusura porte o pulsantiere per citofoni per renderli fruibili alle persone con disabilità, infissi e ristrutturazione bagno) che invece prima rientravano nella detrazione.
I disabili, con verbale L. 104/92, hanno diritto all’IVA agevolata al 4%.
Le nuove norme decorrono dal 30/12/2023. La disciplina previgente si applica ancora agli interventi per i quali alla data del 29/12/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo o, qualora non necessaria, siano già iniziati gli interventi o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto.
Inoltre, per avvalersi della detrazione del 75% sulle spese sostenute a partire dal 30/12/2023, è necessario acquisire un’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici stabiliti.
Si ricorda che è necessario sostenere le spese utilizzando il bonifico “parlante” già previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio.