In data 23 ottobre è stato pubblicato il Decreto “Collegato alla Finanziaria 2019”, che contiene diverse disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito riportiamo una sintesi dei principali provvedimenti che interessano il settore agricolo
Fattura elettronica
È confermata la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019; tuttavia, per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni, che prevede:
- la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
Ed inoltre, a decorrere dall’1.7.2019:
- la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione;
- nella fattura deve essere riportata anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione.
Pace fiscale
È prevista la possibilità di chiudere in modo agevolato i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24/10/2018, presentando un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019, e versando contestualmente le imposte autoliquidate. Sarà possibile definire in via agevolata anche gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018 ed anche le controversie tributarie ancora pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Cassazione, pagando un importo compreso tra il 15% ed il 50% del valore della lite, entro il 31/5/2019.
Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo dal 2000 al 2017: si potrà estinguere il debito senza dover pagare né sanzioni né interessi, anche in 10 rate di uguale importo, da corrispondersi entro il 31/7 e 30/11 di ogni anno, a partire dal 2019.
È comunque disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 24/10/2018 fino a 1.000 euro.
Condono
È prevista la possibilità di correggere errori/omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017, relativamente ad Irpef, imposte sostitutive, Irap, IVA, ritenute e contributi previdenziali. Sul maggior imponibile si dovrà versare un’imposta sostitutiva del 20%, senza sanzioni, né interessi.