A partire dal 1° luglio scorso sono entrate in vigore nuove norme in materia di compensazioni con i crediti nel modello di pagamento F24. É ora vigente l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui la delega di pagamento F24 esponga compensazioni con crediti di qualunque natura e importo. In precedenza, invece, con la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali INPS o premi INAIL, potevano essere utilizzati i servizi bancari di remote o home banking.
Con decorrenza dalla medesima data del 1° luglio, sono esclusi dalla possibilità di avvalersi della compensazione tra crediti e debiti i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali (Irpef, IVA, imposta di registro ecc.) o per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di ammontare superiore a 100mila euro e con termini di pagamento scaduti. Il divieto di compensazione viene revocato qualora, per effetto di una sospensione o dell’approvazione di un piano di rateazione, l’importo totale dei carichi affidati all’agente della riscossione si riduca sotto la soglia dei 100mila euro.
Ciascun contribuente può verificare l’esistenza di iscrizioni a ruolo consultando la propria posizione nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Sull’argomento compensazioni, ricordiamo inoltre le norme che riguardano i crediti per investimenti in beni strumentali 4.0. Per l’utilizzo in compensazione dei crediti riferiti agli anni 2023 e 2024 è necessaria una specifica comunicazione da inoltrare a mezzo del portale del GSE (come illustrato nelle precedenti nostre newsletter); l’Agenzia delle Entrate, per i modelli F24 presentati dal 17 giugno scorso che presentano compensazioni con questi crediti, sospende il rilascio della ricevuta di versamento per 30 giorni; in questo lasso di tempo viene verificato il corretto invio della comunicazione e, in caso positivo, successivamente sbloccata la delega F24.