Con l’approvazione del “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali” (DGR n. 988/2022 del 09 agosto 2022) sono state apportate alcune modifiche al IV Programma d’Azione Nitrati in vigore da gennaio 2022 per quanto riguarda l’uso diretto dei fanghi e ammendanti compostati misti o con fanghi.
A seguito di tale provvedimento vi sono diversi inquadramenti dei fanghi utilizzati a scopo di FERTILIZZANTE di cui tenere conto:
- Ammendanti compostati MISTI (contenenti fanghi nelle matrici costituenti) = ACM;
- Ammendanti compostati con FANGHI = ACF;
- Fango R10 in agricoltura – Fanghi di depurazione e altri fanghi residui.
In pratica con la citata DGR, riporta l’inquadramento normativo di tali materiali a prima del 2022. Inoltre il nuovo inquadramento normativo consente la possibilità di riconoscere gli aiuti della Pac anche sulle superfici oggetto impiegate per la distribuzione dei fanghi, però dopo il 30 settembre 2022 (data di pubblicazione DGR 1185/2022 sui criteri di gestione obbligatorio 1 (CGO1) di Condizionalità).
Per ACM e ACF va detto che il diverso inquadramento normativo si applica a condizione che:
- siano prodotti da impianti in VENETO (secondo quanto previsto dalla DGR 568/05);
- siano IDENTIFICATI in apposito elenco reso disponibile da ARPAV.
Sarà comunque necessario:
- predisporre il Registro delle Concimazioni (standard) mediante applicativo regionale A58Web con allegata Autorizzazione rilasciata dalla Provincia per i fanghi ad uso diretto;
- rispettare le prescrizioni individuate per i concimi D.lgs 75/2010;
- rispettare il MAS delle colture sia in Zona Vulnerabile ai Nitarti che in Zona Ordinaria;
- rispettare l’apporto al campo dei 170 kg N/ha in ZVN e 340 kg N/ha in ZO;
- efficienza d’uso pari al 100%;
- rispetto di tutte le condizioni di divieto spaziale e temporale definite nel CG01 (vedi allegato DGR 1185 del 27/09/2022);
Per quanto non ricade nelle condizioni sopra, quindi:
– AMMENDANTI COMPOSTATI MISTI (ACM) e AMMENDANTI COMPOSTATI CON FANGHI (ACF), prodotti da impianti non in VENETO si dovranno ancora:
– predisporre l’apposito Registro delle Concimazioni previsto dall’art. 2 lettera pp dell’allegato A (diverso dal registro “standard”);
– ottenere l’autorizzazione dalla Provincia all’uso diretto dei fanghi (validità di 3 anni);
– trasmettere copia dell’Autorizzazione all’Osservatorio Regionale Rifiuti e al comune competente per territorio;
– notificare con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, ad ARPAV, al Comune e ad AVEPA le date previste per l’uso dei fanghi, con allegati i risultati delle prove di analisi del materiale e indicazione dei terreni e delle colture interessate oltre che dei quantitativi impiegati.Controlli: le Province organizzano ed effettuano, sia controlli amministrativi (10% delle Comunicazioni annualmente presentate con incrocio di dati), sia controlli in loco (4% delle imprese tenute all’applicazione della presente normativa). Nei controlli in loco sono incluse le analisi dei suoli, specie negli ambiti più intensamente coltivati, per monitorare le disponibilità di azoto e fosforo. ARPAV, definisce, in collaborazione con la Giunta Regionale, il Piano di monitoraggio dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, dei materiali assimilati e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs.n.75/2010 e regolamento (UE)2019/1009, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, informa totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile, nonché altri parametri inquinanti, comprese eventuali sostanze persistenti, bio accumulabili e tossiche tra cui, a titolo esemplificativo, Arsenico, IPA, PCB e PFAS.