L’INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l’anno 2020.
Tale limite è di 48,98 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 515,58).
Con la stessa circolare, l’INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981, che vanno annualmente rivalutati in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita che è risultato pari per l’anno 2019 allo 0,5% per cento.
Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:
- Dirigenti € 108,40
- Impiegati € 57,16
- Operai € 43,57
Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 38,21 per gli impiegati di concetto e di € 31,08 per quelli d’ordine. Questi due minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 48,98.
Per il personale assunto part-time, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€48,98) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli).
È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l’obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.